Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.M. 12/04/2002 n. 3196

-Vista la nota n. 640/E.I.66 del 25 febbraio 2002, con la quale il generale Roberto Jucci, commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, ha rappresentato l'esigenza di prorogare il termine per il completamento delle attività amministrative e contabile connesse all'espletamento degli incarichi svolti nella predetta qualità;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;

- Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonchè altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";

-Viste le note n. 77/2002/SPC e n. 79/2002/SPC in data 24 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino;

-Vista la nota n. 2091 in data 25 gennaio 2002 del comune di Sarno;

-Vista la nota n. 16276/Gab del 25 febbraio 2002 del presidente della regione Campania;

-Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali, nonchè di proseguire la erogazione di benefici di carattere sociale connessi alla precarietà della sistemazione alloggiativa e di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita disponendo misure agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;

- Ritenuto necessario, altresì, al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dai predetti eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno investito il territorio nazionale ed in particolare le regioni Campania, Liguria e Tosca-

-Ritenuto inoltre di poter individuare nei comandanti di stazione territoriale dei Carabinieri gli organi che, per diffusione sul territorio, possono assolvere adeguatamente ai compiti di rilevamento dei dati necessari, con riferimento alle attività ed agli adempimenti di protezione civile;

-Considerato che per tali compiti, da individuare in un protocollo elaborato dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, aggiuntivi a quelli istituzionalmente svolti, occorre riconoscere, nel periodo di vigenza delle predette situazioni emergenziali in atto, emolumenti economici addizionali;

- Viste le dichiarazioni d'emergenza determinate dalla straordinaria situazione di siccità, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, che ha, tra l'altro, comportato l'aggravarsi delle problematiche inerenti all'approvvigionamento idrico in numerose regioni d'Italia a fronte delle quali è stata adottata l'ordinanza n. 3180/2000;

- Considerato che il predetto grave stato di siccità che ha colpito il territorio nazionale è suscettibile di favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo causate dal probabile propagarsi di incendi boschivi per cui si rende assolutamente indispensabile assicurare un'adeguata azione di monitoraggio a scopo di prevenzione sul territorio, altresì rafforzando le capacità della componente aerea del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo misure straordinarie a favore del personale elicotterista;

-Acquisita l'intesa dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 è così sostituito: "3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia

- commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonchè di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attività culturali di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 3 marzo 1963, n. 366".

Art. 2.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "4. Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia, laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via d'urgenza".

Art. 3.

1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le responsabilità penali ed amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonchè di obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a motore, o di loro occultamento, è immediatamente disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta e successive violazioni".

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "3. Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di stabilità dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza".

Art. 5.

1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unità, da assegnare al servizio di polizia lagunare.

4. Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle norme contenute nella Legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui all'art. 27 della medesima Legge n. 366/1963".

Art. 6.

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "4. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di mezzi operativi, il magistrato delle acque provvederà con imputazione sui fondi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di Euro 650.000,00".

Art. 7.

1. Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997, per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela, procede all'affidamento urgente, anche a trattativa privata, dei lavori, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata nell'art. 7 della medesima ordinanza n. 2621/1997 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 8.

1. I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7 e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania.

2. Agli oneri relativi all'art. 3 della ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 si provvede a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato

- presidente della provincia regionale di Catania.

3. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonchè delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dall'ordinanza n. 3145/2001, decorre dal 1 luglio 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione.

Art. 9.

1. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli

- traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi il 25 giugno 2001, i redditi delle singole unità immobiliari non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'I.C.I. fino alla definitiva ricostruzione delle stesse, ovvero sino alla durata dello stato di emergenza connesso a tale evento.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 è prorogato sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della provincia di Rieti a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

Art. 11.

1. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri 3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000, già previsto a partire 1 gennaio 2002, decorre dal 10 dicembre 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo della durata della sospensione.

 

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